Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VI

Art. 378

Registro degli arrivi

In vigore dal 6 mag 1952
L'ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, gli arrivi delle navi anche in caso di rilascio volontario o forzato. Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall' del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-378

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