Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VI
Art. 379
Vidimazione del giornale nautico
In vigore dal 6 mag 1952
L'ufficiale di porto che procede, a norma dell' del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina, empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall'ultimo visto, in modo da assicurare l'inalterabilità del giornale stesso.
La vidimazione è apposta sul giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e su quelli di carico o di pesca-, nonché sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-379