Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VIII
Art. 391
Inventario e custodia degli oggetti
In vigore dal 6 mag 1952
In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta.
L'inventario è fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni.
Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte.
Di tutte le operazioni è fatta menzione nel giornale generale e di contabilità.
Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-391