Art. 396 · Oggetti appartenenti a cittadini italiani
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 396

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Oggetti appartenenti a cittadini italiani

In vigore dal 6 mag 1952
In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all'estero, l'autorità consolare, qualora non abbia la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo avere proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell'inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale dà incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all'autorità marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo; se la nave non è diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all'ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all'ufficio di porto nella cui circoscrizione è compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-396