Art. 375 · Registro delle partenze
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VI

Art. 375

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Registro delle partenze

In vigore dal 6 mag 1952
Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-375