Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 369
Inventario di bordo
In vigore dal 6 mag 1952
L'inventario di bordo deve essere sottoscritto dal comandante della nave, controfirmato dai periti incaricati della visita della nave e vistato dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Le variazioni negli attrezzi e negli altri oggetti di corredo e di armamento della nave devono essere annotate sull'inventario di bordo e giustificate col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale e di contabilità.
Nelle successive visite fatte alla nave, la verifica dell'inventario e delle variazioni suddette è compiuta dai periti incaricati della visita, i quali ne fanno annotazione sull'inventario stesso; tale annotazione è vistata dall'autorità marittima, mercantile o da quella con sola re.
Per le navi non soggette a visita, la verifica dell'inveitario deve essere fatta ogni due anni.
La copia dell'inventario di bordo, agli effetti dell'articolo 621 del codice, è vistata, all'atto della compilazione nonché delle successive variazioni, dall'autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Agli effetti previsti dagli del codice, le annotazioni relative alla destinazione e alla cessazione della pertinenza della nave devono essere vistate, a richiesta del proprietario o di un suo rappresentante ovvero del titolare del diritto sulla pertinenza, dalla autorità marittima mercantile o da quella consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-369