Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 359

Ricostituzione del ruolo

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo di equipaggio l'ufficio che lo ha rilasciato deve provvedere alla ricostituzione del ruolo assumendo le necessarie infomazioni dall'armatore della nave e dalle autorità marittime o consolari che abbiano effettuato movimenti sul ruolo stesso. Il ruolo così ricostituito prende lo stesso numero di quello disperso o distrutto e deve essere inviato, per il deconto, alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-359

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