Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 356

Annotazioni relative all'armamento e al disarmo

In vigore dal 6 mag 1952
L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio. Il ruolo della nave in disarmo è custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validità del ruolo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-356

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