Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 356
149 / 563Annotazioni relative all'armamento e al disarmo
In vigore dal 6 mag 1952
L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio.
Il ruolo della nave in disarmo è custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validità del ruolo stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-356