Art. 335 · Ritiro dei documenti provvisori
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 335

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Ritiro dei documenti provvisori

In vigore dal 6 mag 1952
Al momento del rilascio dell'alto di nazionalità o della licenza, l'autorità competente provvede al ritiro dei documenti provvisori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-335