Art. 331 · Ritrovamento dell'atto di nazionalità o della licenza
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 331

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Ritrovamento dell'atto di nazionalità o della licenza

In vigore dal 6 mag 1952
L'atto di nazionali o la licenza smarriti, se vengono ritrovati, sono annullati e conservati nell'ufficio d'iscrizione ovvero riconsegnati alla nave se non è stato ancora rilasciato il nuovo atto o la nuova licenza.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-331