Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 511

Registro e comunicazione delle pene disciplinari

In vigore dal 6 mag 1952
Gli uffici delle autorità marittime mercantili e gli uffici consolari devono essere provvisti di un registro in cui sono annotate le pene disciplinari inflitte da essi o dai comandanti delle navi. Gli uffici suddetti devono comunicare agli uffici di iscrizione le pene disciplinari inflitte diverse dalla consegna a bordo e dagli arresti di rigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-511

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