Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 506

Esecuzione volontaria di condanna a pene pecuniarie

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso di esecuzione volontaria di sentenze o di decreti di condanna a pena pecuniaria o a spese di giustizia, il capo di circondario consegna al condannato un ordine di introito per il versamento della somma in esso indicata al competente ufficio del registro che deve rilasciarne ricevuta. Per l'esecuzione i ricevitori del registro e i cancellieri applicano l'articolo 1086 del codice e le norme sulla tariffa penale e sull'eventuale diritto di partecipazione degli agenti che abbiano accertato i reati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-506

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