Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 503
Anticipazione di spese di giustizia
In vigore dal 6 mag 1952
L'anticipazione delle spese di giustizia nei casi in cui essa sia a carico dell'erario è fatta dall'amministrazione finanziaria a norma delle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-503