Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 500
Registri degli uffici circondariali
In vigore dal 6 mag 1952
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri:
1) delle sentenze e dei decreti di condanna;
2) delle cause penali;
3) delle denuncie, rapporti e referti;
4) dei reati denunciati alle autorità giudiziarie;
5) delle contravvenzioni;
6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario;
7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione.
Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-500