Art. 500 · Registri degli uffici circondariali
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 500

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Registri degli uffici circondariali

In vigore dal 6 mag 1952
Per l'esercizio della giurisdizione penale gli uffici circondariali devono essere provvisti dei registri: 1) delle sentenze e dei decreti di condanna; 2) delle cause penali; 3) delle denuncie, rapporti e referti; 4) dei reati denunciati alle autorità giudiziarie; 5) delle contravvenzioni; 6) delle spese di giustizia anticipate dall'erario; 7) delle opposizioni, degli appelli e dei ricorsi per cassazione. Per la tenuta dei registri di cui al n. 6 si osservano le disposizioni della tariffa penale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-500