Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUINTO
Art. 499
Servizio di ronda
In vigore dal 6 mag 1952
Ai fini della sorveglianza sulla regolarità dei servizi l'autorità marittima mercantile ha facoltà di disporre servizi di renda.
Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonché gli stabilimenti e le altre opere situati nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale.
Il servizio di ronda è eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorità da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina, militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-499