Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 494

Istanza

In vigore dal 6 mag 1952
L'istanza per l'amministrazione della nave sequestrata è proposta con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario, competente a norma del precedente articolo, il quale designa un giudice e dispone, ai sensi dell' del codice di procedura civile, l'audizione degli interessati avanti a quest'ultimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-494

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