Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 489
Riscossione del nolo, degli accessori e degli altri valori
In vigore dal 6 mag 1952
Il curatore della nave provvede all'esazione del nolo, degli accessori e degli altri valori, per i quali è stata fatta ingiunzione. Egli può richiedere un acconto per spese, da prelevarsi, con decreto del giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, del capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, sull'importo depositato dal richiedente, e deve immediatamente consegnare le somme riscosse al cancelliere, che le deposita nelle forme dei depositi giudiziari.
Il curatore non può esercitare la ritenzione su le somme riscosse per il compenso e per le spese e può chiedere la liquidazione al giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, al capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, il quale vi provvede con decreto.
Il decreto costituisce titolo esecutivo per l'eccedenza sulle somme preventivamente depositate contro colui ad istanza del quale fu disposta l'amministrazione della nave e contro chi propose il ricorso per l'ingiunzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-489