Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 487
Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi
In vigore dal 6 mag 1952
Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-487