Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 487

Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi

In vigore dal 6 mag 1952
Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-487

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