Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 483
Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore
In vigore dal 6 mag 1952
L'istanza di proroga del termine già fissato ai sensi dell'articolo 621 del codice dal presidente del tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo è stato già nominato. Il presidente o il giudice accoglie l'istanza con ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-483