Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo III

Art. 479

Designazione alle funzioni di cancelliere

In vigore dal 6 mag 1952
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-479

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