Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 479
Designazione alle funzioni di cancelliere
In vigore dal 6 mag 1952
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-479