Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 479
156 / 563Designazione alle funzioni di cancelliere
In vigore dal 6 mag 1952
Al principio di ogni anno, il comandante di porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-479