Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro QUARTO

Art. 474

Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera

In vigore dal 6 mag 1952
Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocità. Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente può procedere soltanto se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-474

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo