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Art. 472
Svolgimento dell'inchiesta formale
In vigore dal 6 mag 1952
Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facoltà del presidente di procedere a confronti.
Le deposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verità.
Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d'inchiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-472