Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUARTO
Art. 473
Indennità ai testimoni
In vigore dal 6 mag 1952
Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennità da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-473