Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUARTO
Art. 471
Indennità ai membri delle commissioni
In vigore dal 6 mag 1952
Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennità di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.
Agli altri membri è corrisposta una indennità giornaliera da determinarsi con decreto del ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della località in cui si riunisce la commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-471