Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUARTO
Art. 467
Composizione della commissione d'inchiesta formale nel territorio nazionale
In vigore dal 6 mag 1952
La commissione inquirente di cui all'articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed è costituita nel seguente modo:
1) il direttore marittimo, presidente;
2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni;
3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;
4) un capitano di lungo corso.
Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.
Il presidente della commissione ha facoltà di aggregare alla stessa; in qualità di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell'inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.
Uguale facoltà può essere esercitata dal ministro per la marina mercantile, il quale potrà disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-467