Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 463

Ritiro delle cose ritrovate da parte del proprietario

In vigore dal 6 mag 1952
All'atto del ritiro delle cose ritrovate, il proprietario è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal ritrovatore e al pagamento del premio a lui spettante al pagamento delle spese di custodia, nonché degli eventuali diritti doganali. L'autorità marittima mercantile che procede alla consegna ne redige processo verbale a norma dell'. Nel caso in cui si proceda alla vendita delle cose ricuperate o rinvenute e manchino acquirenti, il ministero della marina mercantile su conforme proposta del capo del compartimento, può disporre l'abbandono delle cose al ricuperatore o all'inventore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-463

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