Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 464
Vendita delle cose ritrovate
In vigore dal 6 mag 1952
Per la vendita delle cose ritrovate, prevista dal primo comma dell' del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.
Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-464