Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro QUARTO

Art. 468

Nomina dei membri delle commissioni.

In vigore dal 16 mar 2001
I membri delle commissioni di cui all' sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-468

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