Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUARTO
Art. 468
Nomina dei membri delle commissioni.
In vigore dal 16 mar 2001
I membri delle commissioni di cui all' sono nominati dal competente Direttore marittimo per la durata di tre anni. Essi possono essere confermati alla scadenza del triennio o sostituiti anche prima di detto termine.
Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati i membri supplenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-468