Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUARTO
Art. 470
Commissioni costituite all'estero
In vigore dal 6 mag 1952
Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all'articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:
1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;
2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei Registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina.
In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri.
Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-470