Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro QUARTO

Art. 465

Inchiesta sommaria

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile o quella, consolare che procede all'inchiesta sommaria, deve compilare: 1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro per la marina mercantile, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave; 2) il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonché, quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulle cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonché, ove del caso, di fotografie e di rilievi; 3) l'elenco dei componenti dell'equipaggio della nave con l'indicazione delle generalità, del numero di matricola e dell'ufficio d'iscrizione; 4) l'elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalità e della residenza. Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l'entità del sinistro lo richiedano. L'autorità inquirente deve trasmettere all'autorità competente a disporre l'inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell'articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-465

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