Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 460
Denuncia del ritrovamento
In vigore dal 6 mag 1952
La denuncia di cui all' del codice deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo in cui il relitto è stato ritrovato e le altre eventuali notizie; deve indicare altresì se del relitto sia stata fatta consegna al proprietario esibendo, nel caso affermativo, dichiarazione di questo.
L'autorità marittima mercantile che riceve la denuncia procede a norma del secondo comma dell'. Copia della denunzia ovvero del processo verbale è trasmessa al capo del compartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-460