Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro TERZOTitolo UNICO

Art. 447

Denuncia dell'identificazione di relitti

In vigore dal 6 mag 1952
La denuncia prevista dall' del codice deve essere fatta al capo del compartimento nella cui circoscrizione è stato identificato il relitto e deve contenere la descrizione del relitto, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'identificazione e le altre eventuali notizie. L'autorità marittima mercantile che riceve la denuncia indica sulla medesima, se questa è presentata per iscritto, il giorno e l'ora in cui è pervenuta all'ufficio; in caso diverso redige processo verbale contenente tutte le indicazioni predette. Della denuncia, è presa nota, in un registro, conforma" al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono successivamente annotate le relative operazioni di ricupero, compiute da privati ovvero d'ufficio. Sul richiesta dell'interessato, l'autorità, marittima mercantile gli rilascia copia della denuncia, con l'annotazione di cui al secondo comma, o del processo verbale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-447

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo