Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 445
Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorità marittima
In vigore dal 6 mag 1952
Le autorità - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-445