Art. 445 · Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorità marittima
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 445

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Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorità marittima

In vigore dal 6 mag 1952
Le autorità - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-445