Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo III
Art. 446
Rinunzie e transazioni
In vigore dal 6 mag 1952
Agli effetti dell'articolo 2113 del codice civile, quando la rinunzia o la transazione avvenga all'estero, i tre mesi richisti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo, sempre che questo avvenga entro l'anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale iltimo termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-446