Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro TERZOTitolo UNICO

Art. 451

Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore

In vigore dal 6 mag 1952
Il comandante di una nave naufragata, se intende costituirsi capo ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all' del codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella cui circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare. Della dichiarazione del comandante è data dall'autorità marittima mercantile notizia al proprietario della nave naufragata, quando questa è nazionale o, se è straniera, al console dello Stato nei cui registri era iscritta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-451

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