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Art. 455
Cessazione del ricupero operato dall'autorità marittima per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari
In vigore dal 6 mag 1952
Se, durante il corso delle operazioni compiute dall'autorità marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero a norma del secondo comma dell' del codice, devono farne dichiarazione all'autorità medesima.
Ricevuto il rimborso delle spese sostenute, l'autorità marittima mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente ricuperate.
Il rimborso e la consegna sono fatti constare con processo verbale redatto in duplice esemplare, dei quali uno è rimesso agli interessati e l'altro è conservato presso l'ufficio.
Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorità marittima mercantile siano state coperte in tutto o in parte mediante la vendita delle cose ricuperate, a norma del secondo comma dell' del codice, della circostanza è fatta speciale menzione nel processo verbale e ai proprietari, è fatta consegna dei documenti relativi alla vendita, nonché della somma eventualmente residuata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-455