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Art. 458
Vendita delle cose ricuperate
In vigore dal 6 mag 1952
Per la vendita delle cose ricuperate durante le operazioni di ricupero, nei casi previsti dal secondo comma dell' del codice, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata.
Per la vendita delle cose ricuperate al termine delle operazioni di ricupero a norma del terzo comma dell'articolo predetto, l'autorità marittima mercantile procede a trattativa privata, quando le cose stesse sono deteriorabili ovvero non superano il valore di lire centomila; negli altri casi procede a pubblici incanti o a licitazione privata secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio o per la contabilità generale dello Stato.
L'avviso di cui al predetto del codice è reso pubblico nei modi stabiliti dall'. Alla vendita deve intervenire un funzionario dell'amministrazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-458