Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro TERZOTitolo UNICO

Art. 453

Consegna delle cose ricuperate all'autorità marittima

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile che a norma dell' del codice riceve in consegna le cose ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare. Il processo verbale deve contenere: a) la descrizione degli oggetti ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi; b) l'indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero; c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale e quando occorra con l'assistenza di un perito; d) l'indicazione del grado di conservabilità delle cose ricuperate. Il processo verbale è sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se è intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia è rimessa a chi ha fatto consegna delle cose ricuperate, un'altra conservata nell'ufficio dell'autorità che lo ha compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-453

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