Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro TERZO›Titolo UNICO
Art. 452
Cessazione del ricupero operaio da privati per assunzione delle operazioni da parte dei proprietari
In vigore dal 6 mag 1952
Il ricuperatore che nel corso delle operazioni di ricupero cessa dalle operazioni stesse, essendo state queste assunte direttamente dai proprietari, deve darne entro dieci giorni comunicazione al capo del compartimento dal quale ha ricevuto autorizzazione all'esecuzione del ricupero, indicando altresì se ai proprietari è stata fatta consegna delle cose ricuperate.
Analogamente al capo del compartimento dev'essere dal ricuperatore data comunicazione della consegna alle cose ricuperate al proprietario, a norma del secondo comma dell' del codice, entro dieci giorni dalla, consegna medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-452