Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro TERZOTitolo UNICO

Art. 454

Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima

In vigore dal 6 mag 1952
L'avviso di cui al secondo comma dell' del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonché, quando si tratta di relitti di notevole entità, pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-454

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