Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro TERZO›Titolo UNICO
Art. 454
535 / 563Assunzione del ricupero da parte dell'autorità marittima
In vigore dal 6 mag 1952
L'avviso di cui al secondo comma dell' del codice deve essere affisso nell'albo dell'ufficio compartimentale, nonché, quando si tratta di relitti di notevole entità, pubblicato nel giornale degli annunzi legali e deve essere trasmesso a tutti i compartimenti per la affissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-454