Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 507
Pagamento della somma per l'oblazione
In vigore dal 6 mag 1952
Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e delle spese a norma dell'articolo 1239 del codice si esegue in base ad ordine di introito emesso dal comandante del porto.
Il provvedimento che determina la somma da pagarsi per l'oblazione deve contenere l'invito all'interessato a ritirare l'ordine d'introito per eseguire il pagamento.
Nell'ordine di introito sono liquidate le eventuali spese del provvedimento e quelle della notifica di cui al terzo comma dell'articolo 1239 del codice, se la notifica stessa ha avuto luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-507