Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro TERZO›Titolo UNICO
Art. 456
Compimento delle operazioni di ricupero eseguito dall'autorità marittima
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile al termine delle operazioni di ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni stabilite dal secondo comma dell'.
Il processo verbale è sottoscritto dal perito, se è intervenuto per la determinazione del valore delle cose riciperate, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorità marittima mercantile che lo ha compilato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-456