Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 442

Nota dei depositi

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonché per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-442

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