Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 442
Nota dei depositi
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonché per le spese di cura, deve trasmettere al ministero della marina mercantile una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-442