Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 437
Consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto
In vigore dal 6 mag 1952
Chi esercita la patria potestà o la tutela, nel dare il consenso all'arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell' del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta età, o se invece riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.
La forma e le modalità per la manifestazione del consenso nonché per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell' per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.
Se la dichiarazione relativa al consenso è fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove è iscritto il marittimo, l'ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all'ufficio di iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-437