Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 436
Registro tenuto dagli uffici consolari
In vigore dal 6 mag 1952
In ogni ufficio consolare è tenuto un registro dei movimenti d'imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.
In esso sono annotati:
1) il nome, la nazionalità, il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;
2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d'equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.
Alla fine di ogni trimestre, l'autorità consolare trasmette al ministero della marina mercantile un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l'ufficio consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-436